D.Lgs. 231/01

La 231 a portata di tutti!

 

Rapporto tra ente e reati colposi

 

Per quanto concerne l’articolo 5 del Decreto Legislativo n.231 del 2001 in tema di responsabilità penale degli enti, la legislazione italiana ha deciso di ampliare tale legge per contrastare le pratiche illegali da parte delle società presenti nel nostro Paese.

La norma, la quale prevede la sua applicazione agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di essa, afferma come l’attribuzione dell’illecito alla persona giuridica avvenga solo se questo è stato commesso nell’interesse dell’ente in questione.

In questo articolo verrà trattata la connessione che intercorre tra il volontario beneficio perseguito dall’ente e l’evento colposo che ne deriva.

Il presupposto fondamentale per l’attribuzione del reato penale all’ente consiste nell’esistenza di un rapporto organico con la persona fisica autrice del reato e prevede che questo venga commesso con lo scopo di procurare un vantaggio illecito a favore dell’ente stesso. Di conseguenza, se l’autore del reato ha agito per interesse personale o da parte di terzi, l’ente non verrà punito, ne attraverso sanzioni pecuniarie ne interdittive.

Mentre nessuna problematicità è stata finora riscontrata riguardo al legame fra i concetti di interesse e vantaggio e i reati di natura dolosa, non si può invece affermare la stessa cosa per quanto concerne i reati colposi.

Dopo aver considerato numerose teorie a riguardo, si è giunti all’avvalorare la tesi che ha ricevuto il maggior numero di consensi da parte delle istituzioni giuridiche, ovvero il riconoscimento che il vantaggio tratto dall’ente debba essere di carattere esclusivamente oggettivo, attraverso la valutazione della condotta.

In particolare, per quanto riguarda la violazione delle norme antinfortunistiche, l’articolo 25 septies del Decreto Legislativo n.231 del 2001 impone al giudice del caso di focalizzarsi sul vantaggio di cui ha usufruito l’ente e quindi dalla violazione della disciplina antinfortunistica che ha causato l’evento, non considerando invece episodi di lesione o morte.

E’ stato pertanto riconosciuto che i delitti colposi debbano necessariamente rappresentarsi in modo concreto ed accertarsi attraverso un preciso riscontro reale ed oggettivo. A dimostrazione di ciò, utilizzando un sistema efficace di procedure antinfortunistiche, la singola ed episodica violazione non consente di identificare un vantaggio concreto ed oggettivo da parte dell’ente e di conseguenza il reato non sussiste.

Quindi, da quanto illustrato finora, l’unica differenza per quanto riguarda la responsabilità penale delle persone giuridiche per i reati dolosi e quelli colposi consiste esclusivamente nell’oggetto di valutazione rappresentato non dall’evento, bensì dalla condotta che, in questo caso, è rappresentata dalla volontaria violazione delle norme antinfortunistiche.

Di conseguenza, la responsabilità penale dell’ente potrebbe essere esclusa per tutti quegli infortuni provocati da errori o distrazioni, proprio per il fatto che è necessario accertare concretamente la coscienza e la volontà della vantaggiosa mancanza in materia antiinfortunistica.

 

AUTORE: questo articolo è stato redatto da Cecilia Mosca e tratto dal sito http://www.filodiritto.com/articoli/2016/02/brevi-considerazioni-sullinteresse-e-il-vantaggio-dellente-in-materia-di-delitti-colposi.html per conto di Softplace S.r.l., l'azienda che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione del Software 231 ovvero una piattaforma progettata per ottemperare al D.Lgs. 231/2001 in modo semplice ed accessibile via web.

Tags: reati colposi, responsabilità penale dell`ente, norme antinfortunistiche

 

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