D.Lgs. 231/01

La 231 a portata di tutti!

 

Il D.Lgs. 231/2001 e il Whistleblowing

Whistleblowing e il D.Lgs. 231

Dopo il sì della Camera, la palla passa al Senato: è qui che verrà stilato il testo definitivo relativo alla proposta di legge sul Whistleblowing. L'obiettivo è quello di garantire maggiori tutele nei confronti di coloro che segnalano reati, rischi e altre irregolarità nell'interesse pubblico, sia nel campo della pubblica amministrazione sia nel settore privato.

Anzitutto, è il caso di fare chiarezza sul concetto di Whistleblowing. Questo termine, da anni entrato a far parte del lessico giuridico, per lo più dei paesi anglosassoni, significa, letteralmente, "soffiare il fischietto". Tale metafora rimanda al ruolo di un'autorità che vigila sul rispetto della disciplina, a cui spetta il compito di richiamare l'attenzione qualora riscontrasse attività non consentite. Il whistleblower è quindi colui che denuncia eventuali illeciti commessi all'interno di un ente, portandoli all'attenzione delle autorità competenti o anche dell'organizzazione stessa, qualora vi fossero organismi predisposti alla raccolta di tali segnalazioni.

Ad oggi, in Italia non vi è ancora una precisa normativa dedicata al tema delle segnalazioni interne per tutte le imprese e gli enti privati. Per sopperire a questa mancanza, la proposta di legge in esame si propone di integrare tre nuovi comma all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Tale decreto prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno, che abbia poteri autonomi di iniziativa e controllo, al fine di garantire l'osservanza dei modelli aziendali, curare il loro aggiornamento e informare tutti i soggetti coinvolti (vale a dire, esponenti dell'ente, soggetti esterni che vi collaborano e gli stessi membri dell'Organismo di Vigilanza).

La nuova proposta di legge intende perfezionare il D.Lgs. 231/2001, definendo tre concetti principali:

  • La tutela dell'identità del segnalante, che ha diritto a mantenere l'anonimato. A tale scopo, è prevista l'introduzione di canali di segnalazione alternativi, di cui almeno uno per via informatica;
  • La tutela del segnalante da qualsiasi atto discriminatorio, ritorsivo o sanzionatorio. Sussiste, al contempo, il divieto di riconoscere premi per eventuali segnalazioni;
  • La necessità che il segnalante agisca in buona fede.

Se il dipendente che segnala condotte illecite dovesse subire misure discriminatorie, l'Autorità nazionale anticorruzione può sanzionare l'ente con una multa che va dai 5.000 ai 30.000 euro. Ovviamente, come già visto, la disciplina si applica soltanto nei casi in cui la segnalazione sia genuina e circostanziata. La pena per chi rilascia segnalazioni infondate può infatti arrivare fino al licenziamento in tronco.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla fonte originale della notizia: www.dirittobancario.it.

AUTORE: questo articolo è stato redatto da Barbara Celli e tratto dal sito www.dirittobancario.it per conto di Softplace S.r.l., l'azienda che sviluppa e commercializza il Software 231, la più completa piattaforma software progettata per ottemperare al D.Lgs. 231/2001 in modo semplice ed accessibile.

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