D.Lgs. 231/01

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Reato di Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure previsti dal D.Lgs 231

Reato di Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure previsti dal D.Lgs 231

Come già approfondito nei precedenti articoli, con il D.Lgs 231 (articolo 648-ter N.1) è stato introdotto il reato di autoriciclaggio, il quale è strettamente correlato all’utilizzo del sistema economico-finanziario con il mero scopo di riciclaggio del denaro proveniente da delitti non colposi che vengono compiuti nell’interesse della società.

Il Decreto legislativo 231 prevede, inoltre, una serie di disposizioni volte all’emersione e al rientro di capitali detenuti all’estero e al potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Tali disposizioni, normativamente a regime dal 1 gennaio 2015, hanno permesso l’introduzione della procedura di collaborazione volontaria definita "voluntary disclosure", la quale consente agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali non dichiarate al Fisco e fuori dal territorio nazionale, di sanare la loro posizione nei confronti dello Stato, attraverso il pagamento integrale delle imposte evase ed in misura ridotta delle sanzioni.

I contribuenti che si avvalgono della collaborazione volontaria hanno diritto ad alcuni benefici penali, infatti, sono esclusi dalla punibilità per i reati indicati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del d.lgs n. 74/2000 che comprendono la dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa ed il mancato versamento di ritenute certificate e dell’IVA.

L’utilizzo di questa procedura sarà possibile presentando istanza all’UCIFI entro il 30 settembre 2015, al fine di consentire la regolarizzazione delle violazioni relative alla normativa sul monitoraggio fiscale, in riferimento alla detenzione di patrimoni esteri, compiute fino al 30 settembre 2014. Non potrà però essere fruita da un individuo su cui è pendente un procedimento penale o se è sottoposto ad un’azione di accertamento amministrativo in seguito alla violazione di norme tributarie.

È importante ricordare che la voluntary disclosure può essere soggetta ad un’ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti e coloro che forniranno, in ambito procedurale, atti o documenti falsi, ovvero comunicheranno dati non rispondenti al vero, verranno puniti con la reclusione che può variare da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

AUTORE: questo articolo è stato redatto da Cecilia Mosca e tratto dal sito www.studiocataldi.it per conto di Softplace S.r.l., l'azienda che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione del Software 231 ovvero una piattaforma progettata per ottemperare al D.Lgs. 231/2001 in modo semplice ed accessibile via web.

Tags: commissione reati, voluntary disclosure, reato autoriciclaggio

 

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