D.Lgs. 231/01

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Adeguamento del Modello Organizzativo 231 al Reato di Autoriciclaggio

Adeguamento del Modello Organizzativo 231 al Reato di Autoriciclaggio

Dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo reato di autoriciclaggio all’interno della legge 231 (art. 648-ter.1), il quale prevede una serie di disposizioni volte al potenziamento della lotta all’evasione fiscale ed è significativamente legato ai reati tributari compiuti nell’interesse della Società. Ne deriva la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti, in seguito al compimento di reati di natura fiscale, impieghino o trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro o i beni provenienti dalla commissione della precedente infrazione, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

L’inserimento del nuovo reato esige che le Società e gli Enti che utilizzano i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo in conformità con il D.Lgs. 231/2001, procedano con l’adeguamento al fine di evitare possibili sanzioni, nonostante sia importante ricordare che l’adozione di tali modelli, anche a proposito del reato di autoriciclaggio, rimane una scelta facoltativa da parte delle aziende. Tale decisione deve essere ben ponderata in quanto la Società e i colpevoli di reato che impiegano in attività economiche il denaro e i beni provenienti da tali condotte illecite, possono incorrere nella reclusione da 2 a 8 anni e in sanzioni pecuniarieche che vanno dai 5.000 euro fino ai 25.000 euro. In caso di condanna di delitti non colposi, invece, la pena prevista consiste in una multa che varia da un minimo di 2.500 euro fino ad un massimo di 12.500 euro e nella reclusione da 1 a 4 anni.

Inoltre, per tutti gli enti che in passato hanno compiuto reati fiscali e utilizzano i proventi derivanti da tali condotte nel periodo successivo alla data del 1° gennaio 2015, è necessario verificare se le misure adottate con il modello organizzativo esistente siano idonee a proteggere la Società dal rischio di commissione del reato di autoriciclaggio o se sia opportuno apportare delle modifiche appropriate.

In tal caso, sarà altrettanto fondamentale cautelarsi, individuando le aree e i soggetti aziendali più a rischio di compimento del reato di autoriciclaggio, al fine di stabilire nuovi profili di responsabilità a cui fornire un’idonea formazione comprendente anche le comunicazioni obbligatorie previste dai Modelli Organizzativiinerenti le attività considerate a rischio di reato.

In conclusione, viene suggerita la stesura di nuovi protocolli operativi o la modifica di procedure già esistenti con lo scopo di ottimizzare la trasparenza delle operazioni finanziarie e viene incoraggiata la tracciabilità dei flussi monetari in ogni azienda soggetta ai modelli organizzativi ex D.lgs. 231/01 per consentire una più efficace identificazione dei responsabili aziendali ed un maggior controllo di eventuali comportamenti anomali.

AUTORE: questo articolo è stato redatto da Cecilia Mosca e tratto dal sito www.fiscoetasse.com per conto di Softplace S.r.l., l'azienda che sviluppa e commercializza il Software 231: una piattaforma progettata per ottemperare al D.Lgs. 231/2001 in modo semplice ed accessibile via web.

Tags: prevenzione reati, commissione reati, legge anticorruzione

 

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